ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “UNICOMMERCIO BARI”

L’anno 2019 il giorno 30 dicembre, in Bari, con l’Atto Costitutivo e Statuto si è costituita l’Associazione UNICOMMERCIO BARI sita in BARI alla Via V. Bottego, 28.

I suddetti, tutti cittadini italiani, stipulano e convengono quanto segue:

1 – E’ costituita tra di essi l’Associazione apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopi di lucro codice “UNICOMMERCIO BARI”, con sede in BARI, VIA VITTORIO BOTTEGO, 28. La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in altro luogo o in altra località con una semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza ulteriori adempimenti e senza modifica dello Statuto.

2 – L’Associazione è costituita da Operatori di Imprese organizzate in qualsiasi forma, dei titolari di trattamenti pensionistici, che esercitano o abbiano esercitato o aspirino a farlo nel Settore del Commercio, svolto in qualunque forma: di vicinato, al dettaglio, su aree pubbliche, all’ingrosso e al dettaglio, pubblici esercizi, aziende del settore servizi o attraverso la formula del commercio elettronico, che si riconoscano nelle finalità dell’Associazione e ne accettino lo Statuto.

3 – L’Associazione “UNICOMMERCIO BARI” è disciplinata dallo Statuto, composto di 14 articoli, che si allega al presente Atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

4 – I costituenti costituiscono il primo consiglio direttivo. Con la sottoscrizione del presente atto accettano la carica ed eleggono, al loro interno, quale Presidente la signora Giuseppina Serafini; che accettano. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo e nell’allegato Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il funzionamento dell’Associazione e per il conseguimento del riconoscimento presso gli Enti e le Autorità competenti. Spese d’Atto e formalità sono a carico dell’Associazione.

STATUTO – UNICOMMERCIO BARI

Art.1 L’Associazione “UNICOMMERCIO BARI” è un’Associazione apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopi di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché a norma del presente Statuto.

Art.2 L’Associazione “UNICOMMERCIO BARI” hasede in BARI, alla via VITTORIO BOTTEGO, 28. Sedi secondarie, delegazioni e rappresentanze possono essere istituite sull’intero territorio nazionale. Le Delegazioni e/o le Sedi decentrate opereranno secondo quanto previsto da apposito Regolamento che sarà emanato dal Consiglio Direttivo eletto. La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in altro luogo o in altra località con una semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza ulteriori adempimenti e senza modifica dello Statuto.

Art.3 Scopo dell’Associazione è la salvaguardia degli interessi degli Operatori di Imprese organizzate in qualsiasi forma, dei titolari di trattamenti pensionistici, che esercitano o abbiano esercitato o aspirino a farlo nel Settore del Commercio, in qualunque forma, che si riconoscano nelle finalità dell’Associazione e ne accettino lo Statuto. Nella fattispecie l’Associazione tutela e rappresenta gli interessi sociali, morali ed economici della Micro, Piccola e Media Impresa Commerciale del Settore mediante l’intervento presso le Pubbliche Amministrazioni e tutti gli Enti e le Autorità preposte. Essa promuove eventi ed interventi utili e necessari per il raggiungimento dell’obiettivo di una piena rappresentanza dei vari Settori. E’ impegno dell’Associazione utilizzare tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento degli scopi prefissi. L’Associazione si propone i seguenti altri scopi: – promuovere e sostenere l’attività Sindacale delle Categorie rappresentate, tutelando gli interessi degli Aderenti nel rispetto della legislazione vigente; – prestare agli Aderenti assistenza e consulenza in materia di contratti, anche di lavoro, assistenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa, tecnico-sindacale, contabile e tecnico-finanziaria, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori o coloro che aspirino a diventarlo, mediante l’ausilio di soggetti professionalmente idonei; – promuovere ed organizzare iniziative culturali, corsi di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione professionale, di conseguimento del riconoscimento dei requisiti professionali e di preparazione all’esercizio delle attività commerciali, consortili e dei servizi, organizzati direttamente dall’Associazione o mediante Enti e/o Associazioni appositamente convenzionati con UNICOMMERCIO BARI, per le Attività svolte dalle Categorie degli iscritti al fine di ottemperare agli obblighi di Legge ma anche di una migliore qualificazione; – promuovere e coordinare studi e ricerche anche con le Istituzioni di altri Paesi interessate alle attività simili con gli scopi dell’Associazione; – svolgere e/o promuovere attività di ricerca, mediante convegni, dibattiti e quanto opportuno o necessario; – proporre provvedimenti legislativi e/o normativi atti a soddisfare le legittime aspettative delle Categorie degli Iscritti; – promuovere e/o favorire la costituzione di gruppi di acquisto tra operatori economici, cooperative, consorzi anche di cooperative di produzione e di lavoro, di consumo e dei servizi; – tutelare ed assistere gli aderenti e gli appartenenti alle Categorie, anche mediante convenzioni con Patronati; – promuovere iniziative di mutualità, sociali e ricreative tra gli Aderenti e loro familiari; – designare i propri rappresentanti in seno agli Organismi e Commissioni Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali, Internazionali, Enti, Camere di Commercio e Comitati in cui è prevista ed ammessa la rappresentanza. L’Associazione potrà promuovere l’istituzione di C.A.A.F. Imprese e/o dipendenti e Pensionati (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale); C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) e altri Centri, in attuazione dei disposti normativi vigenti. – promuovere e stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di interesse dell’Associazione e degli aderenti; – svolgere ogni tipo di operazione utile agli scopi costituzionali di tipo mobiliare e immobiliare, nonché assumere partecipazioni in società ed enti; costituire Consorzi Fidi e svolgere attività similari. L’Associazione potrà svolgere ogni attività e operazione idonea al conseguimento delle finalità sociali. L’Associazione, inoltre. ha lo scopo di: – assistere gli Aderenti in tutte le esigenze ed i problemi diretti ed indiretti attinenti la loro attività di operatori economici dei settori rappresentati e degli altri aderenti; – tutelare gli interessi degli Aderenti e delle Categorie organizzate nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana; – occuparsi di tutte le questioni economiche, giuridiche e sindacali che interessano le Categorie sostenendo tali attività; – indirizzare e coordinare le iniziative e le attività delle Organizzazioni di Categoria e di zona aderenti; – promuovere e sollecitare tutte quelle riforme atte a favorire il miglioramento economico, sociale, professionale e culturale delle Categorie, stipulando accordi e convenzioni, finalizzate a tale scopo con Istituti di Credito e Banche, Compagnie Assicurative, Enti e Società Pubbliche e/o Private; – rappresentare le Categorie presso Istituzioni, Enti ed Autorità che abbiano competenza amministrativa e vigilare sulle attività delle Categorie, d’intesa con queste e con le Organizzazioni aderenti; – firmare i contratti e gli accordi provinciali, d’intesa con le Categorie e le Organizzazioni aderenti; – promuovere e sostenere eventi e manifestazioni di qualsiasi tipo; – partecipare a pubblici appalti nei settori commerciali, turistici e dei servizi al fine di garantire ai cittadini il miglior servizio con la minima spesa, attraverso la promozione di società, cooperative, consorzi e altre forme associative; – adoperarsi per risolvere pacificamente le controversie che, in rapporto all’attività esercitata dovessero insorgere tra gli Aderenti; – fornire, sia come Associazione che attraverso società costituite o costituende, quei servizi utili allo svolgimento delle attività imprenditoriali proprie degli operatori, compresi quelli aventi lo scopo di Patronato, di Assistenza Sociale, di Formazione e aggiornamento professionale, di Promozione dell’immagine e dell’attività delle Categorie rappresentate; – Organizzare e tenere Corsi di Formazione volti a creare e/o a migliorare le capacità imprenditoriali degli Aderenti e loro dipendenti, di Operatori possibili futuri Aderenti, degli aspiranti Aderenti, dei collaboratori, di coloro che aspirano a esercire le imprese e di coloro che aspirano ad essere assunti nelle imprese precedentemente elencate. I corsi possono essere tenuti per diretta iniziativa dell’Associazione, per iniziativa ed in concorso con terzi e/o in collaborazione con Enti pubblici e/o sovvenzionati da Enti pubblici. L’Associazione potrà usufruire di opportunità legislative e regolamentari finalizzate all’accesso a contributi e finanziamenti all’uopo destinati e deliberati da parte delle Pubbliche Amministrazioni locali, circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie nonché richiedere ed ottenere patrocini e contributi, dalle medesime Istituzioni ovvero da Privati, per la realizzazione di iniziative e promozioni che riguardano e interessano le Categorie Aderenti. Essa potrà, inoltre, richiedere ed ottenere gestioni dirette o partecipate di pubblici servizi, parcheggi, zone, isole e oasi pedonali, fiere, mostre, manifestazioni ed eventi, mercati all’aperto e allo scoperto, strutture ed insediamenti produttivi quali mattatoi comunali ecc, aree destinate a verde pubblico, parchi, spazi ludici e aree comunque attrezzate, con la finalità di promuovere e incentivare la crescita e lo sviluppo collettivo e quindi anche economico-sociale della realtà in cui l’Associazione opera.

Art.4 Il patrimonio sociale è formato dalle quote versate dagli Aderenti, il cui valore sarà determinato dal Consiglio Direttivo. Concorrono alla sua formazione eventuali contributi ed elargizioni provenienti sia da enti pubblici che privati, disposizioni e lasciti testamentari. L’iscrizione degli aderenti è valida per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di ammissione.

Art.5 Il Rapporto associativo cessa e decade automaticamente alla data del 31 dicembre dell’anno in corso al momento dell’adesione all’Associazione. In caso di rinnovo il Socio deve documentare l’avvenuto versamento della quota entro il 31 gennaio dell’anno successivo pena l’esclusione automatica dall’Associazione, senza ulteriori adempimenti e/o comunicazioni da parte dell’Associazione medesima, con cancellazione automatica dal Libro Soci e perdita della sua qualità di Socio. Il Rapporto associativo cessa anche per: – Recesso; – Esclusione; – Morte dell’Associato. L’Associato che intende recedere dall’Associazione prima del 31 dicembre dell’anno di riferimento, deve darne comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione. L’istanza di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno nel corso del quale è stata presentata. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, prende atto delle eventuali istanze di recesso pervenute e le formalizza. Il Consiglio Direttivo può escludere l’Associato che: – Non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale; – Non abbia partecipato per almeno due anni consecutivi alle Assemblee convocate per l’approvazione del bilancio annuale e per il rinnovo delle cariche sociali, o a due assemblee consecutive, per qualsiasi motivo convocate; Abbia perso i requisiti per l’ammissione; – Non rispetti le regole statutarie o le delibere degli Organi Sociali; – Fomenti dissidi tra associati e/o provochi con il suo comportamento gravi danni all’Associazione; – Assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento del lavoro affidatogli. Il socio escluso, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al Consiglio Arbitrale che deciderà in via definitiva.

Art.6 In caso di scioglimento e di liquidazione dell’Associazione, il patrimonio residuo dell’ente sarà devoluto ad altra Associazione o Comitato con fini analoghi o per finalità di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 Comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 se istituito.

Art.7 Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti, senza pregiudizi di carattere politico, ideologico o religioso purché vogliano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e ne accettino in tutto lo Statuto ed il Regolamento.

Art.8 Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

Art.9 L’Assemblea degli Aderenti in sede ordinaria: a) definisce i programmi di massima e gli indirizzi dell’Associazione; b) approva il bilancio dell’Associazione che contenga un puntuale rendiconto e finanziario; c) elegge il Consiglio Direttivo; d) approva il regolamento dell’Associazione. L’assemblea degli Aderenti in sede straordinaria: a) delibera sulle modifiche dello Statuto; b) delibera lo scioglimento dell’Associazione. L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà inoltre convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un decimo degli Aderenti regolarmente iscritti al libro degli Aderenti da oltre sei mesi. L’avviso di convocazione dovrà essere esposto all’albo dell’Associazione almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione della seduta, contenente il giorno e l’ora fissati per la convocazione, oltre che l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. Il medesimo avviso dovrà pervenire al domicilio indicato da ogni Aderente ovvero a mezzo mail, fax o posta certificata, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea. A tal fine l’avviso si considera pervenuto anche quando l’Aderente non abbia comunicato un eventuale cambio di domicilio. L’avviso di cui sopra potrà essere sostituito con l’annotazione di “presa visione” e relativa sottoscrizione apposta in calce all’avviso di convocazione. L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Aderenti presenti. Ciascun Aderente può rappresentare per delega scritta al massimo tre altri Aderenti.

Art.10 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’assemblea degli Aderenti. Il Consiglio Direttivo: a) elegge al proprio interno il Presidente;b) sviluppa le indicazioni operative dei programmi stabiliti dall’assemblea e ne cura l’attuazione; c) provvede all’attività ordinaria dell’Associazione; d) delibera sulle domande di adesione all’Associazione; e) delibera sull’ammontare delle quote di adesione; f) delibera la esclusione da Aderente; g) Predispone ed approva il Regolamento per il funzionamento di Sedi secondarie, delegazioni e rappresentanze sull’intero territorio nazionale. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, con convocazione fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; potrà essere inoltre convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi l’opportunità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Convocazione ed ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di necessità ed urgenza la convocazione potrà essere fatta anche a mezzo di mail, posta certificata o telegramma. Per la validità della riunione è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda la presenza di almeno un terzo degli stessi. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Art.11 Il Presidente: a) rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; b) cura l’attuazione dei programmi dell’Associazione; c) ha piena facoltà, , di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti bancari e postali e operare su di essi. Egli può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo o a persona di sua fiducia, per singoli atti o per categorie di atti.

Art.12 Il Presidente dà attuazione alle disposizioni del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea degli Aderenti e di ogni altro Organo. Si occupa della gestione dell’Associazione, della direzione degli uffici dell’Associazione, dei rapporti con i collaboratori, coordinandone i lavori. Egli è il portavoce dell’Associazione e ne cura i rapporti e le relazioni esterne con Organi di Informazione, Stampa e TV. Egli fa parte ed interviene alla riunione del Consiglio Direttivo e alle Assemblee Generali. Il Presidente provvede all’amministrazione delle entrate e spese in relazione alle risultanze del bilancio preventivo. Il Presidente, firma gli ordinativi di incasso e pagamento, accende conti correnti e richiede affidamenti, secondo le modalità che saranno ritenute più opportune, a Istituti Bancari, di Credito, Poste ecc. e prepara il conto preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Egli predispone i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Art.13 L’esercizio finanziario si chiude il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Entro il termine massimo del trentuno maggio (31 maggio) dell’anno successivo saranno presentati all’approvazione dell’assemblea: a) il bilancio consuntivo dell’anno precedente che deve contenere un puntuale rendiconto economico e finanziario; b) il bilancio preventivo dell’anno in corso; c) la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione con particolare riferimento agli obiettivo raggiunti, allo stato attuale ed ai programmi futuri dell’Associazione.

Art.14 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi, anche fiscali, vigenti in materia.

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